Art. 17.
(Giovani ricercatori e docenti universitari).

      1. Per la stipula da parte delle università di contratti di ricerca e di insegnamento universitario con giovani studiosi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al cofinanziamento, nella misura del 50 per cento dell'importo minimo determinato e dei relativi oneri previdenziali, per la stipula da parte delle università di 5.000 nuovi contratti di ricerca e di insegnamento nel triennio 2005-2007, da consolidare per gli anni successivi, sulla base dell'importo del cofinanziamento complessivo dell'anno 2007.
      2. Il cofinanziamento di cui al comma 1 avviene con le procedure e secondo le modalità già stabilite per il cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando il vincolo per le università di destinare complessivamente

 

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alla stipula dei contratti di cui al presente articolo una somma, comprensiva del contributo ministeriale, annualmente non inferiore al doppio dell'importo assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a titolo di cofinanziamento, in attuazione dell'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e del presente comma.